(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 9 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Fondo integrativo di solidarieta' per le vittime dell'usura 1. La Regione Piemonte, al fine di consentire uno sviluppo dell'economia libero da condizionamenti illegali e per contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura agevolando l'accesso al credito agli imprenditori ed ai soggetti che esercitano una attivita' sottoposta ai vincoli degli usurai, costituisce presso la presidenza della giunta regionale un "Fondo integrativo di solidarieta' per le vittime dell'usura". 2. Il Fondo di cui al comma 1, integra le anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalita' previste dall'art. 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo erogabile. 3. L'integrazione di cui al comma 2 e' concessa a titolo d'anticipazione regionale della quota a saldo che verra' successivamente erogata dallo Stato ed e' corrisposta previa presentazione da parte del soggetto interessato della delibera di concessione dell'anticipazione del mutuo adottata dal commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. L'erogazione avviene a favore dei soggetti indicati nella delibera di concessione e con le modalita' ivi previste. 4. Il saldo erogato dallo Stato deve confluire nel fondo: a tal fine, il soggetto destinatario dell'integrazione deve rilasciare idonea delega secondo le modalita' determinate dalla giunta regionale. 5. La Regione procede alla revoca dei provvedimenti di concessione della anticipazione ed al recupero delle somme gia' erogate nei casi previsti dall'art. 14, comma 9, della legge n. 108/1996.