(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del
                          9 febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
     Fondo integrativo di solidarieta' per le vittime dell'usura
    1.  La  Regione  Piemonte,  al  fine  di  consentire uno sviluppo
dell'economia  libero da condizionamenti illegali e per contribuire a
combattere e prevenire il fenomeno dell'usura agevolando l'accesso al
credito agli imprenditori ed ai soggetti che esercitano una attivita'
sottoposta  ai vincoli degli usurai, costituisce presso la presidenza
della  giunta  regionale un "Fondo integrativo di solidarieta' per le
vittime dell'usura".
    2.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  1,  integra  le  anticipazioni
sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal commissario per
il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e
per  le finalita' previste dall'art. 14, comma 3, della legge 7 marzo
1996,   n.   108  (Disposizioni  in  materia  di  usura),  fino  alla
concorrenza del 100 per cento dell'importo erogabile.
    3.  L'integrazione  di  cui  al  comma  2  e'  concessa  a titolo
d'anticipazione   regionale   della   quota   a   saldo   che  verra'
successivamente   erogata   dallo  Stato  ed  e'  corrisposta  previa
presentazione  da  parte  del  soggetto interessato della delibera di
concessione dell'anticipazione del mutuo adottata dal commissario per
il   coordinamento   delle   iniziative   antiracket   ed  antiusura.
L'erogazione avviene a favore dei soggetti indicati nella delibera di
concessione e con le modalita' ivi previste.
    4.  Il  saldo erogato dallo Stato deve confluire nel fondo: a tal
fine,  il  soggetto  destinatario  dell'integrazione  deve rilasciare
idonea   delega   secondo   le  modalita'  determinate  dalla  giunta
regionale.
    5.   La   Regione   procede  alla  revoca  dei  provvedimenti  di
concessione  della  anticipazione  ed  al  recupero  delle somme gia'
erogate  nei  casi  previsti  dall'art.  14,  comma 9, della legge n.
108/1996.